apprendistato professionalizzante

• News – Safety & Quality – 25 Novembre 2019 •

L’apprendistato professionalizzante

 

Cos’è l’apprendistato professionalizzante?

L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante.

La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi (per i lavori stagionali il termine minimo viene ridotto) e superiore a tre anni (per le attività artigiane viene ampliato a 5 anni)

E’ prevista la presenza di un tutor o referente aziendale.

Quali sono gli obblighi formativi?

L’apprendista, durante il periodo d’apprendistato, dovrà effettuare i 2 tipi di formazione sotto riportati:

  • professionalizzante, cioè quella volta all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali, è svolta sotto la responsabilità dell’azienda ed ha una durata stabilita dai singoli accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali.
  • base e trasversale, integrante la formazione professionalizzante la quale deve essere eseguita da un’agenzia formativa accreditata, tramite servizio pubblico oppure a carico dell’azienda

Cos’è la formazione Professionalizzante?

La Formazione professionalizzante è di responsabilità dell’impresa (anche economicamente).

Deve essere erogata nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa in azienda (on the job), e può essere erogata da soggetti con documentate capacità e con esperienza professionale idonea.

Tale formazione viene realizzata sulla base di quanto indicato nel PFI (piano formativo individuale), che identifica gli obiettivi che devono essere conseguiti al termine dell’apprendistato.

I docenti possono essere anche i tutor aziendali, ma tale formazione deve essere erogata in maniera formale (in ambiente idoneo e secondo un calendario predefinito) e deve essere documentata dal datore di lavoro tramite il registro formativo da conservare in azienda a prova dell’avvenuta formazione.

Cos’è la formazione di base e trasversale?

Questo tipo di formazione è di competenza delle Regioni attraverso un’offerta formativa pubblica (finanziata), sulla base delle risorse disponibili, oppure a carico dell’azienda che dovrà rivolgersi ad agenzie formative accreditate, nel caso non voglia avvalersi del servizio pubblico oppure in mancanza di disponibilità di tale servizio pubblico.

La durata della formazione di base e trasversale è determinata dalla normativa vigente per l’intero periodo di apprendistato sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:

  • 120 ore per la durata del contratto per gli apprendisti privi di titolo di studio, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (licenza media);
  • 80 ore per la durata del contratto per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

Le imprese possono scegliere di realizzare la formazione per le competenze di base e trasversali senza avvalersi dell’offerta formativa pubblica, come sopra accennato, pur rispettando i criteri sopra citati, nel rispetto delle caratteristiche organizzative sottoelencate; Deve essere:

–svolta intenzionalmente e organizzata secondo i contenuti previsti dal PFI

–attuata mediante una specifica programmazione;

–monitorata e verificabile nella sua esecuzione;

–registrata, quanto   agli   esiti, nel   libretto   formativo;

– garantita dalla figura professionale del tutore o referente aziendale e, in generale, da risorse umane con adeguate capacità e competenze;

–  realizzata   da   una   agenzia   formativa   accreditata   e   impartita   da   formatori, interni   o   esterni all’impresa;

– progettata anche attraverso il supporto dell’esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze;

– svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni e servizi, in luoghi idonei e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Perché rivolgersi a noi?

Il nostro Studio può garantire all’azienda il totale e completo svolgimento delle pratiche relative alla definizione, organizzazione, erogazione e certificazione della formazione professionalizzante degli apprendisti assunti ai sensi del T.U. 167/2011.

Infatti, la Safety & Quality, in quanto agenzia formativa, sulla base del PIF può:

– pianificazione degli interventi formativi secondo un calendario condiviso con azienda, tutor e apprendista;

– predisposizione dei registri formativi didattici;

– rilascio della certificazione delle competenze per la formazione svolta nel corso di ogni singola annualità.

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