• News – Safety & Quality – 26 Aprile 2019 •

CONDOMINIO 2.0:

COSA CAMBIA DAL 6 MAGGIO 2019?

Dal prossimo 6 maggio 2019, entrerà in vigore la normativa che introdurrà alcune novità riguardanti gli obblighi antincendio all’interno del condominio: la normativa in questione verrà applicata sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli già esistenti, che dovranno quindi adeguarsi alle nuove regolamentazioni.

Cosa si intende per impianti di protezione antincendio?

Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.

Esistono delle norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione?

Sì. Le norme di sicurezza previste dal D.M. 246 del 16 maggio 1987, che hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendio uguale o superiore a 12 m, si applicano agli edifici di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l’entrata in vigore del decreto. Il D.M. 246/1987 impone determinate caratteristiche costruttive: indica i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali, il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, i quali sono determinati con tabelle e modalità specificate dal Ministero dell’interno con circolare n. 91 del 14 settembre 1961, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 6 marzo 1986. I requisiti sono valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare n. 91/1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (per esempio: calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Quali sono i compiti dell’amministratore?

L’amministratore, quale datore di lavoro, è Responsabile della gestione della sicurezza antincendio, ovvero il responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature e degli impianti di protezione antincendio (cfr. D.M. 10 marzo 1998, allegato VI). Egli deve far sì che siano attuare la sorveglianza, la manutenzione e il controllo periodico delle attrezzature e degli impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Tali attività devono essere eseguite da personale competente e qualificato.

Lo scopo è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento e uso dei presìdi antincendio. È obbligo del datore di lavoro, inoltre, fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.

Un’altra figura prevista sarà anche quella del Coordinatore dell’emergenza, incarico che sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e che si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.

Cosa è necessario fare quindi?

Nello specifico, nel caso di edifici di altezza dai 12 ai 24 metri, le misure da attuare in caso di incendio dovranno essere fornite agli occupanti specificando i comportamenti da tenere in caso di emergenza; con il divieto dell’uso di ascensori per l’evacuazione, a meno che non si tratti di impianti antincendio.

Dai 24 ai 54 metri invece, le misure indicate sono quelle inerenti agli edifici civili, (specifichiamo che per i luoghi di lavoro sono previsti altri adempimenti), in particolare norme per la custodia dei materiali combustibili, disposizioni per le vie di esodo, le porte tagliafuoco, le sorgenti di possibile innesco, valutazione dei rischi. Mentre la pianificazione dell’emergenza può limitarsi all’informazione agli occupanti sui comportamenti da osservare anche con semplici avvisi in bacheca.

Le stesse misure valgono anche per gli edifici dai 54 agli 80 metri, in questo caso però, si aggiunge anche l’installazione di segnalazione manuale di allarme antincendio con indicatori sia ottici che acustici.

Infine, per gli edifici che superano gli 80 metri il responsabile dell’attività dovrà indicare il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio, il Coordinatore dell’emergenza, che dovrà essere in possesso di un attestato di idoneità tecnica e infine, un centro di gestione, localizzato anche presso la portineria, che dovrà essere dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio, nonché del sistema di allarme vocale e servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza.

Se il condominio non è soggetto all’obbligo di CPI cosa deve fare?

L’amministratore (o, se non è nominato, i proprietari) deve assicurarsi che le principali cause di incendio (impianto elettrico, garage, box privati ecc.) rispettino le norme di prevenzione.

Quali sanzioni sono comminate per la violazione alle norme relative agli impianti di protezione antincendio?

Gli impianti di protezione antincendio sono soggetti all’applicazione della legge 46/ 1990; in particolare, l’art. 10 prevede la responsabilità del proprietario (o del committente) che non abbia affidato i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti a imprese abilitate. Alla violazione consegue una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro, così come prevista in generale in tema di impianti.

TORNA ALLE NEWS
SCOPRI DI PIU’