• News – Safety & Quality – 03 Maggio 2019 •
CONDOMINIO 2.0:
L’AMMINISTRATORE è UN DATORE DI LAVORO-COMMITTENTE?
L’amministratore condominiale può essere considerato un datore di lavoro/committente?
L’art. 2 del D.lgs. 81/08 alla lettera c) individua come azienda, “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato” e, alla lettera t), indica come unità produttiva lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
Si evince, quindi, che la condizione per cui si configuri un’azienda o un’unità produttiva è che nell’ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori (Art. 2 lettera a) D.lgs. 81/08) che svolgano una attività lavorativa.
Con riferimento al condominio è chiaro che questo sarà equiparato ad un’azienda nel caso in cui ci siano dei “lavoratori” che svolgano un’attività lavorativa nelle aree condominiali (ad esempio il portiere, il giardiniere, personale addetto alla pulizia, il personale addetto alla manutenzione, il bagnino o qualunque condomino che svolga un’attività lavorativa per il condominio), e solo allora, l’amministratore condominiale riveste la qualifica di “datore di lavoro” (D.lgs. 81/08 Art. 2 lettera b) dovrà rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Cosa deve fare l’Amministratore in qualità di DdL?
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37 ed ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.
In ragione delle suddette considerazioni si può asserire che la valutazione dei rischi (DVR) nel condominio è obbligatoria visto che nello stesso è sempre presente almeno un lavoratore a vario titolo.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca DPI e attrezzature proprie, o di terzi, queste attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al (Titolo III D.lgs 81/08 nonchè agli allegati V – VI – VII – VIII), da questi lavoratori vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo o dipendenti di altre imprese.
Si ritiene, inoltre, necessario che nel condominio siano adottate tutte le misure idonee affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di ogni natura.
Quali sono gli obblighi dell’Amministratore in qualità di DdL?
Nel condominio quale luogo di lavoro, quando è presente il personale delle ditte appaltatrici, l’amministratore o il soggetto preposto ad assolvere la funzione di “datore di lavoro” deve ottemperare agli obblighi di sicurezza di cui all’Art. 26 D.lgs. 81/08.
Infatti, per il condominio, sul legale rappresentante o designato a tale mansione, gravano gli obblighi, di cooperazione e il coordinamento in merito all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, nonché Il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori, con l’elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera, pena la possibilità di essere risolto in danno al condominio.
Nel caso in cui il condominio commissioni nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/2008 sui cantieri temporanei e mobili, l’amministratore è necessariamente identificato come committente in qualità di responsabile dei lavori, salvo non venga incaricato altro soggetto, il quale sarà obbligato ad adempiere agli obblighi di cui agli Artt. 88 e seguenti del D.lgs. 81/08.
L’Art. 26, comma 2, lett. b), prevede poi a carico di tutti datori di lavoro che operano nello stesso “Luogo di Lavoro” un obbligo di “informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”, mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell’Art 26, Il “Datore di Lavoro Committente” ha l’obbligo di redigere il DUVRI.