rls responsabile dei lavoratori per la sicurezza

• News – Safety & Quality – 31 Maggio 2019 •

PILLOLE DI SICUREZZA: RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS?

Il Decreto 81/08 (art. 2 co1 lettera g) definisce il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

L’elezione o designazione del RLS avviene, con diverse modalità, in tutte le aziende o unità produttive, a seconda del numero di dipendenti nell’azienda.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario, dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati.

Quali sono le principali compiti del RLS?

Il RLS svolge tutta una serie di compiti importanti all’interno dell’azienda, volti a dimostrare una costante attenzione alle tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori.

In base all’art. 50 del D. Lgs. 81/2008, il RLS:

  • è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
  • accede ai luoghi di lavoro in cui sono presenti dei rischi;
  • partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 del Decreto 81;
  • dà un parere sulla scelta del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione ex art. 37 del Decreto 81;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;
  • provvede a promuovere, elaborare, individuare e attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • può fare ricorso alle autorità competenti (ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) se ritiene che le misure di protezione e prevenzione dai rischi adottate dal datore di lavoro non sono idonee.

Il datore di lavoro non può in nessun modo vietare al RLS di svolgere le sue funzioni durante l’orario lavorativo.

Qual è il numero minimo di RLS in un’azienda in rapporto ai dipendenti?

Il Decreto 81/08 (art. 47 co7) stabilisce il numero minimo di RLS in un’azienda:

  • 1 rappresentante con meno di 200 lavoratori;
  • 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori;
  • 6 rappresentanti con più di 1000 dipendenti.

Chi elegge il RLS?

Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro.

Invece nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.

Chi provvede alla formazione del RLS?

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare al RLS la formazione adeguata e necessaria per gestire il ruolo di rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La formazione del RLS si deve svolgere nel normale orario di lavoro e, in ogni caso, non deve essere inferiore a quella prevista all’art. 37 del Decreto 81/08.

La durata minima della formazione è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

 E’ sempre necessario che il RLS sia interno all’Azienda?

No, è possibile nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all’articolo 47 comma 3 D.lgs.81/08 che esercita le competenze del RLS per tutte le aziende del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Che formazione deve avere l’RLST?

In base al D.lgs.81/08 l’RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

L’esercizio delle funzioni di RLS/RLST è compatibile con l’esercizio di altre funzioni?

L’esercizio delle funzioni di RSL è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Per il RLS territoriale esiste incompatibilità con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.

TORNA ALLE NEWS